il Permesso di Costruire

Il Permesso di Costruire (PdC) è necessario nei seguenti casi:
  • interventi di nuova costruzione;
  • interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici. E' richiesto,limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (genralmente i centri storici), anche quando le ristrutturazioni comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
il PdC iene rilasciato dal dirigente o responsabile dello SUE (sportello Unico Edilizia). Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori.
Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

 Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Il rilascio del PdC comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
La quota di contributo legata agli oneri di urbanizzazione va versata al momento del rilascio del PdC, può essere rateizzata e può essere eliminata tutta o in parte se l'interessato si impegna a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione da cedere poi al comune.
 La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18 del DPR380/01.

Il contributo di costruzione non è dovuto nei seguenti casi:
  • per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo;
  • per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
  • per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
  • per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
  • per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.

Per il rilascio del permesso di costruire la domanda va presentata allo SUE del Comune, tramite apposito modello scaricabile dal sito web del Comune di interesse, ed è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Entro 10 giorni il Comune comunica il nominativo del responsabile del procedimento, cioè della persona alla quale rivolgersi per ogni chiarimento sull'iter della domanda.

Entro 60 giorni il responsabile del procedimento acquisisce pareri e atti di assenso ove necessari e formula una proposta di provvedimento, che poi dovrà essere adottata entro altri 30 giorni dal dirigente.

Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. Questa procedura sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di 60 giorni. Il termine di 60 giorni può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Se entro il termine non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, delle altre amministrazioni pubbliche, o è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento, il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi. Le amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso.

Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. I tempi burocratici sono raddoppiati per legge nei comuni con più di 100.000 abitanti e nei casi di progetti particolarmente complessi.

Esclusi i casi in cui siano presenti vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, trascorsi i termini scatta il silenzio-assenso.

In alcuni casi l'interessato può scegliere alternativamente se ricorrere alla superDIA o al permesso di costruire. In questo caso il termine per il rilascio del PdC è ridotto a 75 giorni.

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