Definizioni degli interventi edilizi


La legislazione definisce diverse tipologie di interventi edilizi, che sono:
 

  • interventi di manutenzione ordinaria
    • opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
    • opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

  • interventi di manutenzione straordinaria 
    • le opere e le modifiche che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso necessarie per: rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;
    • realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici.

  • interventi di restauro e di risanamento conservativo 
    • gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono: il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio; l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso; l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

  • interventi di ristrutturazione edilizia 
    • gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio; l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma differente di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti  al ripristino di edifici, o parti  di  essi,  eventualmente  crollati  o demoliti, attraverso la loro ricostruzione,  purché  sia  possibile accertarne  la  preesistente  consistenza.

  • interventi di nuova costruzione 
    • quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
    • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, e per gli interventi pertinenziali, che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
    • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    • l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
    • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
    • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

  • interventi di ristrutturazione urbanistica 
    • quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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